Il documento più prezioso: lo statuto

L’organizzazione di volontariato, denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA TUMORE AL TESTICOLO” o in forma abbreviata “A.I.T.T” assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale. L’organizzazione ha sede legale in Via della Libertà 1176, Villaricca, Napoli. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’organizzazione di volontariato “ASSOCIAZIONE ITALIANA TUMORE AL TESTICOLO” è disciplinata dal presente statuto, ed aderisce nei limiti della legge 11 Agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Il presente Statuto potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
L’associazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale quali la prevenzione secondaria del Tumore al Testicolo, l’informazione, l’integrazione sociale, la riabilitazione, la valutazione e la difesa dei diritti civili rispetto al lavoro, alla pensione, all’assistenza, ecc. di chi è o è stato malato. Si batte altresì per migliorare su tutto il territorio nazionale i servizi di diagnosi, terapia, assistenza e riabilitazione, anche domiciliare, al fine di superare le disparità attualmente esistenti in molte regioni d’Italia, con particolare riguardo all’accesso ai Centri di Riferimento. Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione si propone di: - assicurare ogni tipo di supporto o sostegno per l’affermazione dei diritti civili, sanitari e sociali dei malati di Cancro al Testicolo; - promuove iniziative di ricerca, formazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni sui problemi dell’emarginazione e dello stigma che affliggono i malati di Cancro al Testicolo al fine di indurre un cambiamento di approccio culturale e concreto per il miglioramento della inclusione sociale delle persone malate. - fornire informazioni su strutture e servizi di diagnosi, cura e riabilitazione nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN); - contribuire attivamente al miglioramento del patrimonio informativo esistente in Italia circa le necessità ed i bisogni espressi ed inespressi dei malati di Cancro al Testicolo e delle loro famiglie, in particolare informandoli sulle terapie, sulle possibilità di cura, sulla riabilitazione e sulla sempre maggiore possibilità di guarigione. Per la concreta realizzazione di tali attività l’Associazione ricercherà e promuoverà l’intesa e la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e con tutti gli altri servizi territoriali, pubblici e privati, locali e comunitari che abbiano attinenza diretta ed indiretta con il campo di intervento statutario, compresi Istituti, Enti di ricerca ed Università. L’organizzazione di volontariato opera nel territorio nazionale. E' fatto quindi divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate e più in generale diverse da quelle individuate alla lettera (a). del comma 1). dell'art.10 del D.Lgs. 460/97; ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Posso essere soci dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L’ammissione di un nuovo socio all’organizzazione è proposta al Consiglio Direttivo e votata dall’assemblea dei soci. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o il caso di esclusione come previsto dall’art. 8 del presente statuto. I soci si suddividono in soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione. Sono soci ordinari coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi all’Associazione e partecipano attivamente alla vita dell’Associazione e devono risultare in regola con i versamenti deliberati. Essi hanno titolo a partecipare alle assemblee direttamente o tramite socio da loro delegato. Più generalmente ad essi sono espressamente riconosciuti diritti di cui alla lett. H) I comma, art. 10, D.Lgs 460/97. Sono soci sostenitori coloro che partecipano all’Associazione sostenendola volontariamente con contributi finanziari o di altra natura. L’ammissione a socio sostenitore viene deliberata con le stesse modalità previste per i soci ordinari.
I soci dell’associazione hanno diritto di: - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; - essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento; - prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali; I soci dell’Associazione hanno il dovere di: - rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno; - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; - versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. ll socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato l'interessato.
Sono organi dell'organizzazione: - Assemblea dei soci; - Consiglio direttivo; - Presidente; - Tesoriere; - Comitato scientifico; - Collegio Sindacale; Tutte le cariche sociali sono gratuite.
L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, da un delegato selezionato nel consiglio direttivo dal presidente stesso. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato sia presso la sede dell'associazione che sul sito internet dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
L'assemblea: - fissa l'importo della quota sociale annuale; - approva l'eventuale regolamento interno; - elegge e revoca il Presidente e il Consiglio Direttivo; - approva il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività dell'Associazione; - approva il bilancio preventivo ed il programma annuale delle attività dell'Associazione; - delibera su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita, anche via fax o via e-mail, a ciascun socio almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione ovvero mediante pubblicazione sul proprio sito internet o sulla pubblicazione informativa dell'Associazione o su organi di stampa. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata anche un giorno prima a mezzo fax o e-mail ovvero mediante pubblicazione sul proprio sito internet.
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sull'eventuale devoluzione del patrimonio secondo le norme di legge e del presente Statuto, nonché su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza. Per la validità delle deliberazioni è richiesta in prima convocazione la maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti, fatta eccezione per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione ed alla devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde diretta mente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi. Il consiglio direttivo è formato da un numero pari, da 4 (quattro) a 10 (dieci) componenti, più il presidente e tutti sono eletti dall'assemblea tra i soci, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per due mandati, fatta eccezione per il primo Consiglio Direttivo nominato in sede di atto costitutivo che resterà in carica fino alla prima assemblea. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di un suo delegato selezionato tra i componenti del consiglio direttivo sia nella sede legale della Associazione che altrove, almeno una volta l'anno. La convocazione può avvenire anche su proposta di almeno due dei suoi componenti ma deve essere approvata dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente, anche telematicamente, la maggioranza dei componenti. Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio.
Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
Il Tesoriere del Comitato esecutivo, sentito il Presidente: - sovrintende alla tenuta delle scritture contabili, in conformità agli obblighi di legge; - predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto annuale. Il Tesoriere dura in carica come il Comitato esecutivo che lo ha eletto. Il tesoriere sostituisce il Presidente in ogni sua funzione amministrativa ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e non abbia indicato un delegato. In tutte le altre circostanze il presidente delegherà un membro del Consiglio Direttivo a sostituirlo qualora impossibilitato a svolgere la sua funzione.
Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, è un organismo autonomo che opera in base al presente Statuto. Il Comitato Scientifico, a carattere consultivo, è composto da 5 a 11 membri e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico. Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Coordinatore, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione. Il Coordinatore viene invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto ma con facoltà di verbalizzare le proprie osservazioni. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico, ma sempre in accordo con il Consiglio Direttivo.
Il Collegio sindacale, se nominato, è composto di tre componenti effettivi fra i quali viene eletto il Presidente e due supplenti, eletti ciascuno a titolo individuale dall'Assemblea tra persone esperte in materie giuridiche, fiscali, contabili ed economiche. L'incarico di componente del collegio sindacale è incompatibile con la carica di consigliere. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le delibere dell'Assemblea dei Soci. Il Collegio sindacale ha il compito di verificare la tenuta della contabilità, il bilancio preventivo il conto consuntivo e la legittimità dell'attività del Consiglio Direttivo in riferimento ai disposti dello Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea; redige apposite relazioni al bilancio preventivo ed a quello consuntivo, agisce di sua iniziativa o su richiesta di un organo dell'Associazione, oppure su segnalazione, scritta e firmata, anche di un solo associato. Esso può partecipare di diritto alle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e si riunisce almeno una volta l’anno.
Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da: - contributi dei soci e/o di privati; - contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, aziende private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti sulla base di apposite convenzioni; - contributi di organismi internazionali; - contributi e donazioni di organismi privati; - donazioni e lasciti testamentari; - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.
I beni dell'organizzazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dai soci.
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.
I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.
L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.
I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del l'art. 4 della L. 266/91.
L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altra organizzazioni di volontariato operante in identico o analogo settore, già identificata fin da ora in FAVO - Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, sentito l'organismo di controllo di cui al l'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo di versa destinazione imposta dalla legge.
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.